venerdì 11 novembre 2011

Proroga del termine per adottare i decreti di coordinamento tra la Legge 81/2008 e il Decreto Legislativo 271/99 e 272/99


La proroga per adottare i decreti previsti dalla legge 81/2008 onde  armonizzarlo con la 271/99 e 272/99,  è stata confermata per il 15 maggio 2012 poiché  la legge 81/2008 è entrata in vigore il 15 maggio 2008).

Trascorso tale termine, senza avere i decreti, e naturalmente salvo ulteriori proroghe, si applicherà in pieno la 81/2008 al settore pesca.


Legge 81/2008 -
Art. 3. Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
(comma così modificato dall'articolo 6, comma 9-ter, legge n. 25 del 2010, poi dall'articolo 2, comma 51, legge n. 10 del 2011)

Visita medica "Biennale"

Il Comando del Corpo delle Capitanerie di Porto ha confermato in via ufficiale che:

"per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo 27 Luglio 1999 n.271, sostituisce la visita medica biennale"
Con tale conferma, il marittimo, può evitare di assolvere agli adempimenti previsti dalla biennale, che obbligavano l'effettuazione di sbarchi e imbarchi onerosi ed inutili.
Testo integrale della comunicazione, clicca per scaricare (.PDF)
Comunicazione dal Comando Generale della Capitaneria di Porto

martedì 8 novembre 2011

Cassa Integrazione Gestione Speciale


Facendo seguito ai numerosi solleciti espressi dalle Imprese di pesca in merito all’ITER operativo da attuare per l’accesso alla CIGS  della pesca annualità 2011, si conferma che a seguito della corrispondenza intercorsa con la Direzione nazionale dell’INPS, il procedimento  da attuare è simile a quello dello scorso anno.

Si rimane a disposizione per  eventuali chiarimenti.

Cesit